1. Decorrenza dell’applicazione del requisito etico di tesseramento nella cat. cicloamatori a partire
dalle sanzioni superiori a sei mesi irrogate dalla giustizia sportiva e/o ordinaria dalla data di
promulgazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre
2000. Ciò in considerazione di una norma basata su sanzioni irrogate con normative uguali per tutti,
i cui dati di riferimento sono più facilmente reperibili in forma ufficiale. Dispone pertanto
sull'aggiornamento del documento di autocertificazione in base ai rinnovati requisiti. Dispone
altresì che gli organismi di CNC applichino delle sanzioni nei confronti dei Presidenti di Società che
emettono il tesseramento della cat. cicloamatori senza l'acquisizione del documento di
autocertificazione previsto;
2. Necessità dell'istituzione di un archivio pubblico dei sanzionati predisposto e aggiornato , per
quanto di competenza, da ogni singolo organismo e reso pubblico anche tramite evidenza comune
sul sito di CNC;
3. Disporre da parte della Commissione Studi di una tabella comune delle violazioni regolamentari e
delle relative applicazioni univoche da parte di tutti gli organismi di CNC, omogeneizzando le
procedure;
4. Dispone un tavolo di lavoro per l'individuazione e la stesura di una regolamentazione tecnico/
sanzionatoria che, in presenza di accertate violazioni del codice etico da parte di associati,
prevedano un tempestivo intervento di sospensione a carattere cautelativo da parte degli organi
esecutivi centrali dell'organismo sportivo interessato, ciò fatte salve le successive azioni disciplinari statutariamente previste. Analoga procedura si applica nei confronti dei soggetti tesserati come
cicloturisti che partecipano in modo improprio all'attività amatoriale trasgredendo le norme
previste;
5. Dispone che la partecipazione dei tesserati cicloturisti, là dove prevista, avvenga dotando gli stessi
di numerazione diversificata in pettorali e colorazione diversa dagli agonisti, nonché relegati in
ultima griglia. Inoltre gli stessi potranno percorrere unicamente il percorso cicloturistico, ove
previsto. In ogni caso gli appartenenti alla categoria cicloturisti non possono intromettersi nelle fasi
della gara agonistica, questo anche se la manifestazione si sviluppa sullo medesimo percorso. I
trasgressori saranno assoggettati ai provvedimenti di cui al precedente punto 4; 010
6. Ribadisce che, come da delibera da tempo in essere, gli ordini di arrivo delle gare e relative
premiazioni vanno effettuate esclusivamente per singole categorie, ciò anche in presenza di
eventuali arrivi esposti in ordine cronologico, nei quali dovrà comunque comparire la categoria di
appartenenza dei singoli concorrenti. Sono categoricamente vietate le premiazioni come vincitori
assoluti. Come unica deroga è autorizzata la premiazione complessiva di fasce di età accorpando
più categorie, là dove questo requisito sia previsto nel programma della manifestazione;
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